Armonia Geometrica 2 - di Vito Spada

Per vendere proprie opere d’arte è necessario aprire la partita iva d’artista?

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Come vendere le proprie opere d’arte e quali documenti è necessario rilasciare per non diventare un evasore fiscale. È necessario aprire la partita IVA di artista anche per la vendita di una singola opera d’arte?

Molti artisti mi chiedono spesso come comportarsi nei confronti del fisco, in caso di vendita dei propri quadri. Talvolta, alcuni, decidono addirittura di non pubblicare online le proprie opere per evitare che, la semplice pubblicazione in rete, possa essere scambiata per attività di vendita e che sia quindi necessario intraprendere diverse tipologie di attività fiscali.

Vediamo pertanto di capire cosa sia necessario fare per non correre il rischio di diventare, magari inconsapevolmente, evasori fiscali.

La semplice pubblicazione online, anche in specifici portali dedicati alla vendita delle opere d’arte, come ad esempio PitturiAmo, non si configura come una vendita. Neanche nel caso sia pubblicato in chiaro il prezzo dell’opera.

Gli adempimenti fiscali per gli artisti dovranno essere presi solo ed esclusivamente in caso di vendita dell’opera.

In tal caso, la prima considerazione da fare è la frequenza con la quale avviene la vendita e l’importo delle opere.

Nel caso in cui l’artista non sia un professionista, ovvero non abbia fatto dell’arte la sua attività prevalente, è possibile denunciare la vendita dell’opera inquadrandola come vendita occasionale, senza obbligo, quindi, di apertura della partita iva.

Inoltre, se l’ammontare delle vendite non supera i 5.000,00€ annui, l’artista non avrà obblighi nemmeno per quanto concerne gli adempimenti previdenziali.

Naturalmente parliamo di opere sulle quali l’artista detiene il diritto d’autore, ovvero che sono state realizzate dallo stesso artista e non, per esempio, quadri realizzati da altri artisti che la persona si trova in casa.

Facciamo alcuni esempi, per capire meglio.

L’artista Paolo è un impiegato statale, che dipinge per passione nel tempo libero. Vorrebbe poter arrotondare il proprio stipendio e decide quindi di mettere in vendita alcune delle sue opere. Grazie all’attività di marketing sviluppata online su PitturiAmo e in funzione del proprio Coefficiente di Artista, riesce a vendere una sua opera al costo di 4.000,00€. In tal caso, Paolo non è obbligato ad aprire una partita iva, ma può rilasciare una semplice ricevuta. Non ha neanche obbligo di versamenti previdenziali nei confronti dell’INPS.

La ricevuta dovrà poi essere presentata in fase di dichiarazione dei redditi.

Sarà sufficiente, quindi, acquistare un blocco ricevute da numerare progressivamente e datare, che dovrà compilare ad ogni vendita, specificando i suoi dati (incluso il codice fiscale), il tipo di bene venduto (ad esempio “olio su tela 70×100 + titolo dell’opera”), il prezzo e i dati fiscali del richiedente (ragione sociale, indirizzo legale e partita IVA).

Se però, nello stesso anno solare, avrà occasione di vendere un’altra opera al prezzo di 3000,00€, potrà sempre rilasciare una semplice ricevuta per vendita occasionale, ma dovrà versare i contributi previdenziali sull’eccedenza dei 5000,00€ (in questo caso su 2.000,00€)

Fin tanto che queste vendite avvengono occasionalmente Paolo potrà sempre rilasciare una semplice ricevuta.

Vendita online quadri d'autore

“Gradisca”, olio su tela, di Carla Thaler Sabaini, in arte “Scarlat”, 70×50 cm.

Ipotizziamo invece che l’artista Lisa, mediante il proprio sito web d’artista, venda quadri a prezzi molto bassi, per esempio a 100,00€ l’uno. Qualora la vendita di tali opere dovesse essere frequente, quand’anche non raggiungesse la soglia dei 5000,00€ annui non potrebbe comunque rilasciare ricevuta per prestazione occasionale, in quanto sarebbe un’attività frequente, che andrebbe regolata mediante l’apertura di una partita iva.

Nel caso in cui Lisa dovesse essere una studentessa minorenne, risulterebbe fiscalmente a carico dei propri genitori e dovranno essere questi ultimi a presentare le ricevute di vendita occasionale, in fase di dichiarazione dei redditi.

Completamente diverso è invece il discorso relativo all’attività professionale di Lara, artista professionista, che ha fatto dell’arte la propria attività principale di sostentamento economico.

In tal caso Lara è tenuta ad individuare, di concerto con il proprio commercialista, la posizione fiscale più adatta, aprendo regolare partita iva e identificando la propria attività con il corretto codice ATECO.

Queste appena descritte sono le circostanze più comuni che si possono configurare per la vendita di quadri da parte di pittori professionisti o dilettanti. Naturalmente le casistiche potrebbero essere le più svariate. È quindi fondamentale ascoltare il parere di un commercialista per comprendere meglio come comportarsi.

Spero sia tutto chiaro. Ti consiglio, in ogni caso, di rivolgerti ad un amico commercialista, per qualsiasi chiarimento in merito alla tua specifica situazione.

Se, invece, hai qualche considerazione da fare puoi lasciare un commento, su questa stessa pagina, al termine dell’articolo.

Le opere pubblicate in questo articolo:

  • Armonia Geometrica 2, polimaterico, 35×43 cm, di Vito Spada, artista pugliese. Guarda il suo sito web personale, realizzato da PitturiAmo;
  • Gradisca, olio su tela, di Carla Thaler Sabaini in arte “Scarlat”, pittrice veneta. Guarda il suo sito web personale realizzato da PitturiAmo e consulta il Coefficiente d’artista, rilasciato da PitturiAmo;

Le promozioni pubblicate in questo articolo:

  • Sito web d’artista  – Il tuo sito web d’artista, vicino a PitturiAmo. La forza di PitturiAmo al tuo servizio. Promuovi la tua arte con un sito web interamente dedicato a te, costantemente accessibile, a stretto contatto con i canali web di PitturiAmo, per sfruttarne tutta la sua forza.
  • Coefficiente d’Artista – Attribuisci un corretto valore alle tue opere. Richiedi il Coefficiente d’Artista, un utile strumento per comunicare il Reale Valore della TUA Arte

Autore: Nino Argentati

Sono un consulente di web marketing, ovvero curo la presenza online di aziende e professionisti. Realizzo siti web e mi preoccupo di garantire ai miei clienti la massima visibilità online, curando il posizionamento sui motori di ricerca, attivando campagne pubblicitarie mediante e-mail, sui social network o sui motori di ricerca. Studio continuamente per restare al passo con le veloci trasformazioni della rete. Ho realizzato e gestisco PitturiAmo - il portale dei pittori contemporanei con l'obiettivo di aiutare gli artisti a promuoversi online.

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34 Commenti

  1. Sono un artista autodidatta senza partita divano per vendere i miei quadri saltuariamente devo avere la partita diva si ono? E su internet o altri siti?

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  2. Salve, sono un grafico con partita iva come libero professionista, posso aggiungere il codice ateco di artista e vendere i miei libri d’artista rilasciando fattura come faccio per i miei altri lavori? Anche se in questo caso sono beni e non servizi?

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    • Buongiorno, questo è argomento per commercialisti. Le consiglio di rivolgersi ad un consulente. Cordiali Saluti

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  3. Un’ altra domanda. Se vendo una o due volte al anno in estero non in Italia dove ho residenza fiscale.

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    • Se ha residenza fiscale in Italia, paga le tasse in Italia e quindi il discorso non cambia.

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  4. Se vendo una volta all’anno 100 quadri a una galleria per 40 euro ogni opera. Dopo la galleria pubblicizza e vende quando e come vuole? Qual è il nome di questa vendita? Io, l’artista, ho preso i miei soldi e ho finito. Non posso impedire alla Galleria di promuovere i miei dipinti con il mio nome e le stesse 100 opere.

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    • Se vende in un’unica soluzione 100 quadri alla galleria dovrebbe configurarsi come vendita occasionale. Se li vende a poco a poco non è più occasionale ma continuativa. Anche se li vende ogni anno , in un’unica soluzione, credo sia configurabile come continuativa. Come scritto nell’articolo, per poter emettere ricevuta di vendita occasionale non è solo necessario che l’importo non superi i 5000€, ma che la vendita sia realmente occasionale.

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  5. quante vendite annue sono consentite per rientrare nelle vendite occasionali?grazie

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    • Buongiorno, la vendita si intende occasionale se è effettivamente occasionale, ovvero non continuativa e per un importo non superiore a circa 5000€ annui. Questo vuol dire che se effettua (per esempio) 2 vendite che non superano questa cifra rientra nei limiti della normativa. Se invece dovesse fare (è una semplice ipotesi) 50 vendite da 10€ ognuna, ovviamente non sarebbe più una vendita occasionale, ma continuativa. Quindi, pur rispettando il limite dei 5000€ non potrebbe considerarsi una “vendita occasionale”.

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  6. Buongiorno,
    se un artista vende le proprie opere nel proprio sito facendo proprio questo di mestiere ed essendo libero professionista con partita iva deve necessariamente essere iscritto anche alla camera di commercio?

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    • Credo che sia una situazione borderline. Il sito di commercio on line andrebbe comunicato al suap ed essendo commercio anche al registro imprese, però poiché è anche libero professionista non andrebbe, in effetti, iscritto al registro imprese. Secondo me, se vende tramite sito, potrebbe paventarsi l’ipotesi di organizzazione che comporterebbe il passaggio dall’essere professionista ad impresa. Il consiglio migliore che le posso dare è quello di rivolgersi al suo commercialista, che potrà trovare sicuramente la soluzione più adatta.

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  7. Ho sottocasa una vetrina dove espongo le mie opere. Non c’è accesso per il pubblico, posso mettere i prezzi? Potrei anche aprire la vetrina e lasciare entrare, devo mettermi in regola?

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    • Nel momento in cui espone al pubblico, vuol dire che non è più un’attività saltuaria e quindi dovrebbe essere regolata. La ratio è sempre la stessa: è una vendita occasionale o no? Se apre un locale e fa entrare il pubblico si presume che sia un’attività costante.

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  8. Buongiorno, sono un pensionato da settembre 2019, ex insegnante. Dipingo e organizzo delle mostre personali. In caso di vendite , inferiori o superiori ai 5.000 annui, come dovrei comportarmi?
    Cordiali saluti
    Francesco

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    • Buongiorno, anche in questo caso valgono le regole indicate nell’articolo. Indipendentemente dalla sua posizione attuale, è la frequenza con la quale avviene la vendita che identifica la necessità o meno di aprire una partita iva.

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  9. salve. ho letto l’articolo ma ci sono alcune incongruenze…. le ricevute generiche si fanno con i blocchetti generici… le “prestazioni occasionali” vengono emesse con ritenuta d’acconto… questa la prima … poi ci sono altre cose che non sono chiare… se è possibile, vorrei continuare a parlarne perchè è un problema che mi preme in questo periodo. grazie

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    • Buongiorno, La ritenuta va trattenuta solo se chi paga è un sostituto d’imposta ed è un obbligo esclusivo di chi paga. Per praticità e trasparenza nelle ricevute/fatture dei lavoratori autonomi viene indicata ma non è obbligatorio indicarla. Sarà chi paga che, se obbligato, deve trattenerla. In ogni caso i privati (le persone fisiche senza p.i. o con p.i. per acquisti che esulano l’attività) non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Le consiglio sempre, comunque, di consultare il suo commercialista, che potrà darle maggiori delucidazioni in merito.

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  10. Sono un Dipendente Statale , vendo qualche opera occasionalmente ma non supero mai le 5000,00 Euro annue , vorrei sapere , se per dare più visibilità alle mie opere posso svolgere saltuariamente la mia attività di pittura a contatto con il pubblico ovvero aprendo un atelier dove i passanti possono visitare mentre sono al lavoro . Leonardo Arone

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    • Buongiorno,
      se apre un atelier fisico, a contatto con il pubblico, non sarà più un’attività occasionale e quindi sarà necessario aprire una posizione fiscale che preveda la sua duplice attività di lavoratore dipendente ed autonomo. Dovrà parlarne con il suo commercialista.

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